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Legge Comites
di Cesare on Friday 15 April 2005
LEGGE 23 ottobre 2003, n. 286
Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani
all'estero. (G.U. 250 del 27.10.2003)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)
1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila
cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e'
istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli
italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' organo di rappresentanza degli italiani all'estero
nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.
3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della
circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di
cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e
quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel
mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, piu' Comitati
all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto
ministeriale, istitutivo di piu' Comitati, delimita anche i
rispettivi ambiti territoriali di competenza.
4. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana informa le
autorita' locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di
attivita' svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorita'
consolari, puo' rappresentare istanze della collettivita' italiana
residente nella circoscrizione consolare alle autorita' e alle
istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai
rapporti tra Stati.
5. La rappresentanza diplomatico - consolare rende partecipe il
Comitato degli incontri ufficiali con le autorita' locali sulle
questioni di interesse della comunita' rappresentata, con esclusione
di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.
Art. 2.
(Compiti e funzioni del Comitato)
1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce
ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile
della propria comunita' di riferimento e puo' presentare contributi
alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del
quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale
fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorita'
consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonche' con
enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della
circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie
attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo
alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunita',
all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale,
al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunita'
italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per
la realizzazione di tali iniziative.
2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorita' consolare
e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le
attivita' promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo
Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri
enti territoriali italiani, nonche' da altre istituzioni e organismi.
3. L'autorita' consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte
per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di
particolare importanza per la comunita' italiana.
4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle
norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire
l'integrazione dei cittadini italiani nella societa' locale e di
mantenere i loro legami con la realta' politica e culturale italiana,
nonche' per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e
della lingua italiana, il Comitato:
a) coopera con l'autorita' consolare nella tutela dei diritti e degli
interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione
consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili
garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative
vigenti nei singoli Paesi;
b) collabora con l'autorita' consolare ai fini dell'osservanza dei
contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai
Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani; c)
segnala all'autorita' consolare del Paese ove il Comitato ha sede le
eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale
e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente
assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome
iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorita' consolare
riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a
seguito di tali segnalazioni;
d) redige una relazione annuale sulle attivita' svolte, da allegare
al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da
allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3;
e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorita' consolare intende
intraprendere nelle materie di cui al comma 1;
f) formula proposte all'autorita' consolare nell'ambito delle materie
di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di
programmazione annuale;
g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta,
sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi
associativi, che svolgono attivita' sociali, assistenziali, culturali
e ricreative a favore della collettivita' italiana, rivolgono al
Governo, alle regioni ed alle province autonome;
h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta,
sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali
mezzi di informazione.
5. L'autorita' consolare e il Comitato ricevono periodicamente
informazioni sulle linee generali dell'attivita' svolta nella
circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo
2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.
6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la
propria organizzazione e le modalita' di funzionamento.
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Non ancora votato
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